Sez. L, Sentenza n. 1521 del 11/02/1992 (Rv. 475669 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Infermità per causa di servizio (equo indennizzo) | Diritto all'equo indennizzo - Credito di lavoro e non previdenziale - Rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Infermità per causa di servizio (equo indennizzo)
Il cosiddetto equo indennizzo, che grava esclusivamente sul datore di lavoro ed è in immediata e diretta derivazione dal rapporto d'impiego (il quale, nel caso di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ha natura privatistica a seguito della legge n. 210 del 1985), costituisce oggetto di un credito non previdenziale ma di lavoro ed è quindi suscettibile di rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nel caso in cui esso (come calcolato in base al meccanismo di rivalutazione operante in sede amministrativa) sia stato corrisposto in ritardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 425 CORTE COST., Legge 06/10/1981 num. 564, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/07/1983 num. 1622, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)