Sez. L, Sentenza n. 10663 del 11/08/2000 (Rv. 539477 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Ritardato pagamento - Interessi - Spettanza dalla data di maturazione - Riferimento per il calcolo ai minimi retributivi vigenti al momento della liquidazione - Ininfluenza - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In caso di ritardata corresponsione dell'equo indennizzo sono dovuti gli interessi legali, senza che in senso contrario possa rilevare la circostanza che esso venga calcolato con riferimento ai minimi stipendiali in vigore al momento della liquidazione, come previsto per i dipendenti statali dalla circolare del Ministero del Tesoro n. 96 del 2 dicembre 1980 e per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dall'art. 15 del D.M. n. 1633 del 1983, in deroga alle previsioni di legge, secondo cui (sia in riferimento al previgente art. 154 della legge n. 312 del 1980 che all'art. 22, comma ventisettesimo, della legge n. 724 del 1994), l'indennizzo in questione si determina in base alla classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello retributivo spettante al dipendente al momento della domanda amministrativa, in quanto tale accorgimento, se può valere ad assicurare in sostanza la rivalutazione del credito a norma dell'art. 429 cod. proc. civ., non assolve la funzione svolta dagli interessi legali di compensare il ritardo in rapporto alla naturale fruttuosità del denaro. (Fattispecie relativa a diritto di dipendente delle Ferrovie dello Stato maturato nel 1981; la S.C. ha precisato che, dato il carattere retributivo del trattamento in questione per tale categoria di personale, gli interessi sarebbero spettati dalla domanda amministrativa, e non con la decorrenza ritardata di 120 giorni, di cui alla domanda).
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1980 num. 312 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)