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Sez. L, Sentenza n. 7657 del 20/08/1996 (Rv. 499262 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Disciplina anteriore alla privatizzazione dell'Azienda - Natura - Diritto soggettivo - Configurabilità - Accertamento della causa di servizio e della ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie di cui al d.P.R. 1978 n. 915 - Domanda di liquidazione proposta senza esito in via amministrativa - Riproposizione di tale domanda in via giudiziale dopo la legge di privatizzazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499262-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In tema di equo indennizzo a dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, secondo la disciplina anteriore alla privatizzazione dell'ente e del rapporto di lavoro, disposta dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, il lavoratore che per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio abbia subito la perdita dell'integrità fisica è titolare, alla stregua del tenore testuale delle norme in materia che non fanno riferimento ad alcuna discrezionalità (art. 68, penultimo comma del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e 48 delle relative norme di esecuzione) di un diritto soggettivo all'indennizzo, senza che in contrario possa aver rilievo la competenza del Ministro dei Trasporti per la concessione e la liquidazione dell'equo indennizzo al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie, prevista dall'art. 11 della legge 6 ottobre 1981 n. 564, atteso che la liquidazione dell'equo indennizzo costituisce l'atto terminale di riconoscimento in concreto di detto diritto che deve ritenersi sussistente nell'"an", sebbene non ancora determinato nel "quantum", e tenuto anche conto che la liquidazione equitativa non è affidata alla mera discrezionalità del Ministro, dovendo questi provvedervi in base ai precisi criteri fissati dall'art. 2 del D.M. 2 luglio 1983, recante norme di attuazione per l'applicazione della cit. legge n. 564. Pertanto qualora anteriormente alla menzionata legge di privatizzazione, sia stata emessa in favore di un dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, delibera del capo dell'ufficio compartimentale, accertativa (in conformità delle risultanze della visita sanitaria) della dipendenza di una infermità da causa di servizio e della riconducibilità della conseguente menomazione ad una delle categorie di cui alla tabella A del d.P.R. n. 915 del 1978, la successiva domanda giudiziale di equo indennizzo proposta dal lavoratore al giudice ordinario nel vigore del nuovo assetto privatistico (non avendo avuto alcun utile effetto la domanda di liquidazione del suddetto indennizzo proposta in via amministrativa anteriormente alla legge di privatizzazione e successivamente reiterata) non può esser rigettata sul rilievo che il diritto del lavoratore non sussiste, essendo mancato (e non potendo più essere adottato) il provvedimento dell'autorità ministeriale, dovendo invece il giudice accertare (con adeguata motivazione) se la materia abbia o no trovato nelle fonti collettive una disciplina idonea a definire la controversia, e in caso negativo, liquidare il diritto del dipendente all'equo indennizzo nei confronti del nuovo ente succeduto all'Azienda autonoma, sulla base degli accertamenti sanitari già compiuti.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 48, DPR 23/12/1978 num. 915 CORTE COST., Legge 10/06/1981 num. 564 art. 11, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., DM Sanità 02/07/1983

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)