Sez. 3, Sentenza n. 204 del 14/01/1988 (Rv. 456815 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD USO DI ABITAZIONE - STRUMENTALITÀ DELLA ESECUZIONE DI OPERE DI ADATTAMENTO O DI RISTRUTTURAZIONE CHE RENDANO L'IMMOBILE IDONEO AL SODDISFACIMENTO DELLA NECESSITÀ ABITATIVA - CONSEGUIMENTO DELLA RELATIVA LICENZA O CONCESSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD USO DI ABITAZIONE - STRUMENTALITÀ DELLA ESECUZIONE DI OPERE DI ADATTAMENTO O DI RISTRUTTURAZIONE CHE RENDANO L'IMMOBILE IDONEO AL SODDISFACIMENTO DELLA NECESSITÀ ABITATIVA - CONSEGUIMENTO DELLA RELATIVA LICENZA O CONCESSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel regime transitorio delle locazioni di immobili urbani previsto dalla legge n. 392 del 1978, l'ipotesi di necessità di adibire ad abitazione un immobile locato per un uso diverso e strutturalmente non idoneo alla nuova destinazione, trova la sua disciplina esclusivamente nel disposto dell'art. 29, lett. A) di detta legge (richiamato per il regime transitorio dal successivo art. 73), senza che, ove debbano eseguirsi opere di adattamento o di ristrutturazione per rendere l'immobile idoneo al soddisfacimento della riconosciuta necessità abitativa, sia necessario il conseguimento della relativa licenza o concessione che riguarda la diversa fattispecie dell'art. 29, lett. C) concernente la necessità di demolizione per la ricostruzione, ovvero di integrale ristrutturazione o di completo restauro. Nel primo caso, per contro, la mancata effettuazione di quelle, ove comporti la mancata effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione trova sanzione nell'art. 31 della medesima legge (anch'esso richiamato dall'art. 73). (V 4157/86, mass n 446943; (V 403/86, mass n 432631).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 lett. A CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 lett. C CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)