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Sez. 2, Sentenza n. 4491 del 10/08/1982 (Rv. 422480 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - CONFLITTO DI INTERESSI - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE EX ART. 320 ULTIMO COMMA CODICE CIVILE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO EX ART. 80 CODICE PROCEDURA CIVILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA - ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1982-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422480-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - CONFLITTO DI INTERESSI - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE EX ART. 320 ULTIMO COMMA CODICE CIVILE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO EX ART. 80 CODICE PROCEDURA CIVILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA - ASSOLUTA.*

Nel caso di conflitto di interessi fra un minore ed il genitore esercente la potestà, insorto in relazione ad un giudizio pendente, la nomina del curatore speciale del minore compete, a norma dello art. 320 ultimo comma cod. civ., unicamente al giudice tutelare, in quanto la norma di cui all'art. 78 ultimo comma cod. proc. civ. ha carattere sussidiario e non è quindi applicabile al conflitto di interessi fra il genitore ed il minore, che è espressamente contemplato dal citato art. 320. Pertanto, la nomina del curatore speciale da parte del Presidente dell'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la causa, invece che da parte del giudice tutelare, comporta un vizio del procedimento che determina la nullità della sentenza, la quale può essere dedotta da qualsiasi parte, attenendo alla regolarità del contraddittorio sulla quale il giudice deve, a norma dell'art. 182 cod. proc. civ., indagare anche d'ufficio. (V 5591/81, mass n 416309; (Conf 3650/75, mass n 377854).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 80, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)