Sez. 2, Sentenza n. 2014 del 23/07/1966 (Rv. 323925 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POST CORPORATIVO DICHIARATO EFFICACE ERGA OMNES - POTERI DELLA CASSAZIONE - DISTINZIONE TRA IL PERIODO ANTECEDENTE E QUELLO SUCCESSIVO ALLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA ERGA OMNES.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POST CORPORATIVO DICHIARATO EFFICACE ERGA OMNES - POTERI DELLA CASSAZIONE - DISTINZIONE TRA IL PERIODO ANTECEDENTE E QUELLO SUCCESSIVO ALLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA ERGA OMNES.*
L'interpretazione data dal giudice del merito ad un contratto collettivo post-corporativo, cui sia stata conferita efficacia erga omnes con decreto legislativo emanato in forza della legge delega 14 luglio 1959, n 741, e soggetta al Sindacato di legittimita che compete alla Corte di Cassazione sul piano normativo, in quanto la domanda giudiziale si riferisca al periodo del rapporto successivo all'emanazione del decreto legislativo, mentre, nei limiti in cui la domanda si riferisca al periodo antecedente a tale emanazione, l'interpretazione dei giudici del merito, avendo per oggetto un atto avente valore meramente negoziale, e soggetta al Sindacato della Corte di Cassazione soltanto sotto il profilo della violazione delle norme concernenti l'interpretazione dei contratti (articolo 1362 seguenti cod civ). (Cfr 2082/65; 1276/65).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)