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Sez. L, Sentenza n. 492 del 25/01/1982 (Rv. 418186 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI NON EFFICACI "ERGA OMNES" - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418186-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI NON EFFICACI "ERGA OMNES" - INAMMISSIBILITÀ.*

Nelle controversie concernenti l'applicazione di contratti collettivi postcorporativi privi di validità erga omnes, è denunciabile come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., non già la violazione delle Disposizioni di tali contratti, bensì la violazione, nell'interpretazione di esse, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (V 4640/80, mass n 408460; (V 738/79, mass n 396913; (V 3792/78, mass n 393340; (V 2014/66, mass n 323925).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)