Sez. L, Sentenza n. 4121 del 24/06/1981 (Rv. 414784 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISTINZIONE TRA LE QUALIFICHE DELLA QUARTA E QUINTA CATEGORIA OPERAI EX CCNL 4 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE METALLURGICHE A PARTECIPAZIONE STATALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISTINZIONE TRA LE QUALIFICHE DELLA QUARTA E QUINTA CATEGORIA OPERAI EX CCNL 4 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE METALLURGICHE A PARTECIPAZIONE STATALE.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, dei contratti collettivi postcorporativi non efficaci erga omnes e censurabile in Sede di legittimita soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione dei criteri legali di ermeneutica di cui agli artt 1362 e seguenti cod civ. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la sentenza che aveva ravvisato il criterio di distinzione tra le qualifiche della quarta e quinta categoria operai previste dal CCNL 4 maggio 1973, per i dipendenti delle aziende metallurgiche a partecipazione statale, nella maggiore autonomia esecutiva dei lavoratori inquadrati nella quinta categoria e nell'apporto, da parte degli stessi, di particolare Competenza personale nel compimento delle operazioni loro affidate). (V 2869/80, mass n 406615; (V 5084/77, mass n 388690; (V 2014/66, mass n 323925; (Conf 3792/78, mass n 393340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Contr. Coll. 04/05/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)