Sez. 1, Sentenza n. 4319 del 26/09/1978 (Rv. 393994 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - TERMINI - INVIO A MEZZO DELLA POSTA - TEMPESTIVITA - MOMENTO DETERMINANTE - DATA DI ARRIVO DEL RICORSO ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - TERMINI - INVIO A MEZZO DELLA POSTA - TEMPESTIVITA - MOMENTO DETERMINANTE - DATA DI ARRIVO DEL RICORSO ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA.*
Nel procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale - a differenza di quanto espressamente stabilito dall'art 17 del DPR 26 ottobre 1972, n 636, per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado e dal successivo art 22 per il procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado - per giudicare della tempestivita del ricorso inviato per mezzo del servizio postale deve aversi riguardo alla data in cui il ricorso e pervenuto alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata, e non a quella di spedizione, in considerazione del diverso contenuto dell'impugnazione avanti alla commissione tributaria centrale e alla sua alternativita rispetto a quella che e proposta dinanzi alla Corte d'appello e che e soggetta alle piu rigorose forme del rito civile.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)