Sez. 1, Sentenza n. 3729 del 18/06/1982 (Rv. 421690 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE - INVIO DEL RICORSO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - ART. 25 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE - INVIO DEL RICORSO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - ART. 25 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Nel procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale - a differenza di quanto espressamente stabilito dall'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado, e dal successivo art. 22, per il procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado - per giudicare della tempestività del ricorso inviato per mezzo del servizio postale, deve aversi riguardo, ai sensi dell'art. 25 del menzionato decreto, alla data in cui il ricorso è pervenuto alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata, e non alla data di spedizione, in considerazione del diverso contenuto dell'impugnazione davanti alla commissione tributaria centrale e della sua alternatività rispetto a quella che può essere proposta dinanzi alla Corte d'appello. L'art. 25 citato non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 113 cost., non derivandone la violazione assoluta della possibilità di Esercizio del diritto di difesa (unico limite alla discrezionalità del legislatore nella regolamentazione di tale diritto), data l'ampiezza del termine previsto per il ricorso suindicato (sessanta giorni) e la dislocazione delle commissioni di secondo grado (una per ogni provincia), implicante la loro facile raggiungibilità da qualunque luogo. (Conf 4432/81, mass n 415136 sulla prima parte; (Conf 4128/81, mass n 414793 sulla prima parte; (Conf 4319/78, mass n 393994 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)