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Sez. 1, Sentenza n. 4128 del 25/06/1981 (Rv. 414793 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - TERMINI - INVIO A MEZZO DELLA POSTA - TEMPESTIVITA - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1981-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414793-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - TERMINI - INVIO A MEZZO DELLA POSTA - TEMPESTIVITA - MOMENTO DETERMINANTE.*

Nel procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale - a differenza di quanto espressamente stabilito dall'art 17 del DPR 26 ottobre 1972 n 636, per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado, e dal successivo art 22, per il procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado - per giudicare della tempestivita del ricorso inviato per mezzo del servizio postale, deve aversi riguardo alla data in cui il ricorso e pervenuto alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata, e non alla data di spedizione, in considerazione del diverso contenuto della impugnazione avanti alla commissione tributaria centrale e della sua alternativita rispetto a quella che puo essere proposta, ai sensi dell'art 40 del citato decreto, alla Corte d'appello e che e soggetta alle piu rigorose forme dell'ordinario rito civile. (Conf 4319/78, mass n 393994).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)