diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5880 del 09/11/1982 (Rv. 423637 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - VALUTAZIONE DI ATTI, DOCUMENTI O RISULTANZE DI CAUSA IN SENSO DIFFORME DA QUELLO DELLE PARTI - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423637-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - VALUTAZIONE DI ATTI, DOCUMENTI O RISULTANZE DI CAUSA IN SENSO DIFFORME DA QUELLO DELLE PARTI - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'errore di fatto, che può dar luogo alla revocazione di una sentenza ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ma deve essere il risultato di una falsa percezione della realtà in ordine ad elementi decisivi del giudizio, vale a dire di una svista materiale immediatamente rilevabile, la quale abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto che obiettivamente non esiste, ovvero a considerare inesistente un fatto che viceversa risulta positivamente accertato. Non è pertanto configurabile un tale errore nella valutazione, sia pure di fatto, da parte del giudice di Atti, documenti o risultanze di causa, diversa dalla valutazione degli stessi fatti, Atti o documenti operata dalle parti in causa, poiché in tali ipotesi si è in presenza di un errore di giudizio, eventualmente denunciabile con ricorso per Cassazione, ma non con il rimedio della revocazione. (Conf 4805/81, mass n 415509; (Conf 3143/81, mass n 413711; (Conf 104/81, mass n 410495).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)