Sez. 3, Sentenza n. 3143 del 12/05/1981 (Rv. 413711 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - VALUTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DIVERSAMENTE DALLE PARTI - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - VALUTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DIVERSAMENTE DALLE PARTI - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'errore di fatto che puo dar luogo alla revocazione della sentenza ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ non puo consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ma deve essere il risultato di una errata percezione che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che obbiettivamente non esiste o l'inesistenza di un fatto che viceversa risulti accertato. Non e, pertanto, configurabile un tale errore in una valutazione, sia pure di fatto, di Atti e documenti, da parte del giudice, diversa dalla valutazione degli stessi Atti e documenti operata dalle parti in causa, in quanto, in tale ipotesi si e in presenza di un errore di giudizio denunciabile in Cassazione nei limiti consentiti dall'art 360 n 5 cod proc civ. (V 1312/80, mass n 404829; (V 491/80, mass n 403875).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)