Sez. L, Sentenza n. 6691 del 07/12/1982 (Rv. 424322 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - IMMEDIATEZZA - NECESSITÀ - ENTITÀ ED ABITUALITÀ DI DETERMINATE INFRAZIONI - ACCERTAMENTO CONSEGUENTE ALLA PROTRAZIONE DEI CONTROLLI PER ALCUNI GIORNI - CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SOLO DOPO UN ULTERIORE PERIODO DI ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALLA INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - IMMEDIATEZZA - NECESSITÀ - ENTITÀ ED ABITUALITÀ DI DETERMINATE INFRAZIONI - ACCERTAMENTO CONSEGUENTE ALLA PROTRAZIONE DEI CONTROLLI PER ALCUNI GIORNI - CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SOLO DOPO UN ULTERIORE PERIODO DI ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALLA INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE.*
Fra le norme dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori, le quali sono finalizzate ad assicurare sia un corretto e civile uso del potere disciplinare sia una sostanziale possibilità di difesa da parte del lavoratore, quella concernente l'immediatezza della contestazione degli addebiti - sia pure intesa, tale immediatezza, in modo non assoluto ma con riferimento alle particolarità delle infrazioni commesse e alla necessità di un certo margine temporale per il loro preciso accertamento da parte del datore di lavoro - non può ritenersi osservata nel caso in cui il datore di lavoro, acquisita, mediante controlli protratti per alcuni giorni, la certezza circa l'entità e l'abitualità di determinate infrazioni, non le abbia contestate immediatamente al lavoratore, ma abbia proceduto alla contestazione solo dopo un ulteriore periodo (nella specie, circa tre mesi), al fine di utilizzare la durata delle reiterate infrazioni come elemento di maggiore gravità da porre a base della massima sanzione disciplinare (licenziamento). Consegue che, nell'ipotesi suddetta, ai fini della Determinazione della sanzione disciplinare applicabile, non può tenersi conto di tutte le infrazioni che il datore di lavoro non abbia contestato appena acquisiti elementi sufficienti a stabilire la reiterazione e l'abitualità delle infrazioni medesime.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)