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Sez. L, Sentenza n. 5309 del 16/06/1987 (Rv. 453887 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - OBBLIGO DELLA IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453887-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - OBBLIGO DELLA IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - PORTATA.*

L'Obbligo della contestazione, previsto dalla procedura di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 per la irrogazione delle sanzioni disciplinari al lavoratore, importa anche quello della immediatezza della contestazione dell'addebito, sia pure inteso non in modo assoluto ma con riferimento alla particolarità delle infrazioni medesime ed al periodo eventualmente richiesto per il loro accertamento. E detto Obbligo non può dirsi osservato quando il datore di lavoro una volta acquisita la piena certezza dell'esistenza e gravità delle infrazioni, ne rinvii la contestazione al fine di utilizzare l'ulteriore periodo di reiterazione dell'illecito come elemento di maggior gravità da porre a base di una più grave sanzione disciplinare. (Conf 6691/82, mass n 424322).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)