Sez. 3, Sentenza n. 9280 del 15/12/1987 (Rv. 456461 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - ADDOSSAMENTO CONVENZIONALE AL CONDUTTORE DELL'OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DI QUELLA STRAORDINARIA - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - ADDOSSAMENTO CONVENZIONALE AL CONDUTTORE DELL'OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DI QUELLA STRAORDINARIA - CONSEGUENZE.*
La pattuizione che, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 1576 cod. civ., impone al conduttore l'Obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria, comporta che il conduttore medesimo sia tenuto a compiere tutte le opere necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo ed a restituirla nell'originario stato di consistenza e conservazione, con l'ulteriore conseguenza del trasferimento a suo carico dei deterioramenti risultanti dall'uso della cosa in conformità del contratto. (Conf 1856/80, mass n 405480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)