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Sez. 3, Sentenza n. 1303 del 15/03/1989 (Rv. 462157 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE - ADDOSSAMENTO CONVENZIONALE AL CONDUTTORE DELL'OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - NULLITÀ DEL PREDETTO ACCORDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462157-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE - ADDOSSAMENTO CONVENZIONALE AL CONDUTTORE DELL'OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - NULLITÀ DEL PREDETTO ACCORDO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, la pattuizione che, in deroga a quanto disposto dagli artt. 1576 e 1609 cod. civ., impone al conduttore l'Obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria relativa agli impianti ed alle attrezzature particolari (nella specie si trattava di locale ad uso autorimessa ed officina), restando a carico del locatore soltanto le riparazioni delle strutture murarie, non incorre nella sanzione di nullità stabilita dall'art. 79, primo comma, della legge n. 392 del 1978, atteso che la disciplina delle suddette locazioni non contempla anche l'art. 23 di tale legge in tema di riparazioni straordinarie, né la predeterminazione legale di limiti massimi del canone, suscettibili di superamento in caso di attribuzione convenzionale dell'Onere economico delle spese di manutenzione. (V 2350/88, mass n 458128; (V 9280/87, mass n 456461; (V 1856/80, mass n 405480).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1609, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)