Sez. 3, Sentenza n. 1387 del 23/11/1983 Ud. (dep. 15/02/1984) Rv. 162658 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMBARCAZIONE STRANIERA IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE - CONDIZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA - ASSENZA - SANZIONE APPLICABILE.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMBARCAZIONE STRANIERA IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE - CONDIZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA - ASSENZA - SANZIONE APPLICABILE.*
Nel caso di uso nel territorio italiano di imbarcazione in temporanea esportazione, quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nella convenzione di Ginevra (uso personale da parte di uno straniero, in occasione di visita temporanea), a norma dell'art. 216, secondo comma T.U. Legge doganale sono applicabili le pene previste per il reato di contrabbando. (Conf mass n 089497; (Conf mass n 158978; (Conf mass n 160195).*
Riferimenti normativi: Legge 03/11/1961 num. 1553 art. 14, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)