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Sez. 3, Sentenza n. 4396 del 04/03/1983 Ud. (dep. 12/05/1983) Rv. 158978 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - NAVI BATTENTI BANDIERA STRANIERA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 18 MAGGIO 1956 - CONDIZIONI - MANCANZA - SUSSISTENZA DI CONTRABBANDO - USO NEL TERRITORIO DELLO STATO - IMBARCAZIONE ALL'ORMEGGIO - È TALE.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158978-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - NAVI BATTENTI BANDIERA STRANIERA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 18 MAGGIO 1956 - CONDIZIONI - MANCANZA - SUSSISTENZA DI CONTRABBANDO - USO NEL TERRITORIO DELLO STATO - IMBARCAZIONE ALL'ORMEGGIO - È TALE.*

L'art. 216, secondo comma d.P.R. 25 febbraio 1973, n. 43 (T.U. Leggi doganali) considera reato di contrabbando l'uso nel territorio dello stato delle imbarcazioni estere temporaneamente importate, quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nella convenzione di Ginevra 18 maggio 1956 (ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961, n. 1553). E si ha uso di una nave sia che questa rimanga in sosta o che venga posta in movimento di uscita ed entrata dal e nel porto (ed annesse acque territoriali) a fini di trasferimenti temporanei o di crociere.*

Riferimenti normativi: Legge 03/11/1961 num. 1553, DPR 23/02/1973 num. 43 art. 216

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)