Sez. L, Sentenza n. 1313 del 06/02/1992 (Rv. 475601 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - In genere | Efficacia nei confronti dei lavoratori pensionati - Esclusione - Limiti - Modificazioni "in peius" di un trattamento pensionistico di fonte negoziale - Opponibilità ai lavoratori già cessati dal servizio - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - In genere
In difetto di specifico mandato, il contratto collettivo, che di regola non produce effetto nei confronti dei lavoratori pensionati, non può disporre dei diritti soggettivi acquisiti da tali lavoratori, con la conseguenza, in particolare, che le modificazioni "in peius" (nella specie, a seguito dell'abrogazione dell'art. 108 del regolamento per il personale del Banco di Napoli) di un trattamento pensionistico di fonte negoziale non sono opponibili ai lavoratori già cessati dal servizio, salva successiva acquiescenza o ratifica degli interessati, i quali ben possono disporre mediante transazione o rinuncia, nei limiti segnati dall'art. 2113 cod. civ., dei diritti già acquisiti al loro patrimonio, essendo inapplicabile riguardo a detto trattamento di fonte negoziale la previsione di nullità di cui all'art. 2115, ultimo comma, cod. civ., che è relativa a forme di previdenza obbligatoria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)