Sez. L, Sentenza n. 2361 del 20/03/1996 (Rv. 496456 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Rapporti di lavoro cessati nel vigore di un contratto collettivo - Diritti da esso scaturenti - Incidenza su di essi di una disciplina collettiva successivamente stipulata - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l'assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti. Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto (ancorché si concretino in una rendita erogata periodicamente mediante ratei) non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto) salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti, o ratificato la relativa attività negoziale, oppure abbiano prestato acquiescenza alle nuove normative. Nè può configurarsi un'adesione del lavoratore al nuovo contratto stipulato dopo la sua cessazione dal servizio nel fatto che questi abbia riscosso per lungo tempo, e senza contestazioni, la rendita erogatagli sulla base delle modifiche peggiorative intervenute, atteso che non è possibile attribuire contenuto negoziale di rinunzia ad un comportamento consistente nell'accettazione di un adempimento parziale, la quale rappresenta una facoltà del creditore (art. 1181 cod. civ.), salvo che non sia accompagnato da altri elementi che univocamente dimostrino la volontà di dismissione del diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 1181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)