Sez. 3, Sentenza n. 5881 del 09/05/2000 (Rv. 536303 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Unità Sanitarie Locali - Soppressione - Procedimenti pendenti - Intervento in causa della neocostituita Azienda Sanitaria - Legittimazione ad impugnare - Ammissibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Sebbene, in linea di principio, i debiti pregressi delle disciolte Unità Sanitarie Locali debbano fare carico ad apposite gestioni stralcio, e quindi per il pagamento di essi siano passivamente legittimate le Regioni, e non le neocostituite Aziende Sanitarie Locali, nondimeno tale principio può conoscere una deroga per effetto dell'applicazione dei principi generali in tema di giudicato. Infatti, quando la ASL si sia costituita volontariamente in grado di appello per proseguire il giudizio dopo lo scioglimento della USL, ed alcuni capi della condanna siano passati in giudicato, è ammissibile il ricorso in cassazione proposto dalla ASL, e relativo ai capi della sentenza di merito non coperti da giudicato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)