diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 14343 del 20/12/1999 (Rv. 532388 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Istituzione delle aziende sanitarie - Soppressione delle u.s.l. - Successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza degli enti soppressi - Gestioni stralcio e liquidatorie - Direttori generali delle aziende sanitarie - Attribuzione agli stessi della funzione di commissari liquidatori - Impugnazione delle sentenze pronunciate nei confronti delle u.s.l. - Legittimazione attiva e passiva di detti direttori generali quali commissari liquidatori - Sussistenza - Aziende sanitarie - Difetto di legittimazione passiva.
Stato
decisa il 1999-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532388-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende sanitarie, non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime, ma sono le regioni che, in base all'art. 6, primo comma, legge 23 dicembre 1994 n. 724, sono succedute "ex lege" in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali; va tuttavia precisato che tale successione delle regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata ad un'apposita gestione stralcio, poi trasformata ai sensi dell'art. 2, comma quattordicesimo, legge 28 dicembre 1995 n. 549, in gestione liquidatoria amministrata dal direttore generale delle istituite aziende sanitarie locali, cui sono state attribuite le funzioni di commissario liquidatore, e che conseguentemente la legittimazione processuale attiva e passiva in ordine alle impugnazioni avverso le sentenze emesse in procedimenti nei quali siano state parti le unità sanitarie locali spetta al predetto organo di rappresentanza della gestione stralcio, mentre va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti della nuova azienda sanitaria.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)