Sez. 1, Sentenza n. 1596 del 14/02/2000 (Rv. 533790 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Principio della "perpetuatio" dell'ufficio defensionale - Conseguenze - Difensore del controricorrente - Rinuncia alla procura in epoca anteriore alla già fissata udienza di discussione - Inefficacia.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA
In virtù del principio della "perpetuatio" dell'ufficio defensionale, di cui è espressione l'art. 85 cod.proc.civ., nessuna efficacia può dispiegare, in seno al procedimento per Cassazione (caratterizzato, oltretutto, da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia alla procura che il difensore del controricorrente abbia comunicato all'ufficio in epoca precedente alla già fissata udienza di discussione della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)