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Sez. 3, Sentenza n. 2979 del 10/10/1972 (Rv. 360730 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DI TERZO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - INIZIO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE - DEBITORE ESECUTATO PRESENTE A MEZZO DI PROCURATORE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360730-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DI TERZO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - INIZIO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE - DEBITORE ESECUTATO PRESENTE A MEZZO DI PROCURATORE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA.*

Nel processo esecutivo per espropriazione forzata presso terzi, il giudizio di cognizione per l'accertamento dell'Obbligo del terzo ha inizio con la notificazione dell'atto riassuntivo davanti al tribunale competente, e non con la istanza di cui allo art 548 cod proc civ diretta al pretore, qualora tale giudice sia incompetente. Se nell'udienza, stabilita per la dichiarazione del terzo pignorato, il debitore esecutato sia stato presente a mezzo di procuratore, presso il quale abbia eletto domicilio, e sia mancata o sia stata contestata la dichiarazione del terzo, l'atto di riassunzione del processo dinanzi al tribunale deve essere notificato, a norma dell'art 170, primo comma, cod proc civ, e non gia personalmente al debitore nel suo domicilio. (V 2417'68, mass n 334801).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)