Sez. 3, Sentenza n. 2286 del 19/03/1996 (Rv. 496425 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE | Rimessione degli atti al giudice competente ex art. 548 cod. proc. civ. - Atto di riassunzione - Notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
Qualora la parte cui debba essere notificato l'atto di riassunzione, a seguito dell'istanza di cui all'art. 548 cod. proc. civ. e della conseguente remissione degli atti al giudice competente per l'accertamento dell'obbligo del terzo, si sia costituita a mezzo di procuratore, nella fase in cui il terzo ha reso o avrebbe dovuto rendere la dichiarazione, l'atto riassuntivo, essendosi già instaurato il rapporto processuale, deve essere notificato alla detta parte presso il suo procuratore domiciliatario, a norma dell'art. 170 cod. proc. civ., e non personalmente alla parte nel suo domicilio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)