Sez. 3, Sentenza n. 5798 del 10/11/1979 (Rv. 402445 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ISTANZA EX ART 548 COD PROC CIV - PROPOSIZIONE INNANZI AL PRETORE GIUDICE DELL'ESECUZIONE INCOMPETENTE PER VALORE IN ORDINE AL DETTO ACCERTAMENTO - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - IDONEITA - CONSEGUENZE - QUESTIONE RELATIVA ALLA TEMPESTIVITA DELL'ISTANZA PREDETTA - TRATTAZIONE IN SEDE DI COGNIZIONE - AMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ISTANZA EX ART 548 COD PROC CIV - PROPOSIZIONE INNANZI AL PRETORE GIUDICE DELL'ESECUZIONE INCOMPETENTE PER VALORE IN ORDINE AL DETTO ACCERTAMENTO - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - IDONEITA - CONSEGUENZE - QUESTIONE RELATIVA ALLA TEMPESTIVITA DELL'ISTANZA PREDETTA - TRATTAZIONE IN SEDE DI COGNIZIONE - AMMISSIBILITA.*
L'istanza di parte di cui all'art 548 cod proc civ e una domanda giudiziale e, come tale, da luogo alla Costituzione del rapporto giudiziale di cognizione inserito nel procedimento esecutivo, anche quando sia proposta al pretore, giudice dell'esecuzione, incompetente per valore in ordine all'accertamento dell'Obbligo del terzo, sicche non essendo l'istanza suddetta un atto del procedimento esecutivo, la questione relativa alla sua tempestivita puo essere trattata in Sede di cognizione ex art 548 cod proc civ. (V 2979/72, mass n 360730).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)