Sez. 1, Sentenza n. 10312 del 02/02/2007 Cc. (dep. 09/03/2007) Rv. 235996 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sanzione dell'espulsione quale sanzione sostitutiva della pena detentiva - Competenza del giudice dell'esecuzione - Limiti.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
L'espulsione dal territorio nazionale applicata quale sanzione sostitutiva alla pena detentiva (art. 16, comma quarto, D.Lgs. n. 286 del 1998) in casi non consentiti, può avvenire esclusivamente attraverso l'impugnazione della sentenza, non rientrando nè tra i casi di errori materiali che possono essere corretti attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen. nè tra i casi di accertamento della eseguibilità del titolo previsti dall'art. 674 cod.proc.pen., ma configurando un vero e proprio errore di giudizio la cui emenda comporterebbe una inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione della intangibilità del giudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)