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Sez. 2, Sentenza n. 6318 del 05/06/1993 (Rv. 482686 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - Per mancato deposito del fascicolo dell'appellante | Mancata o tardiva restituzione del fascicolo - Improcedibilità - Esclusione - Esame del merito - Utilizzazione della copia della sentenza impugnata - Ammissibilità - Attestazione formale di autenticità della copia - Mancanza - Ininfluenza - Limiti.
Stato
decisa il 1993-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482686-01

Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - Per mancato deposito del fascicolo dell'appellante

La sanzione della improcedibilità dell'appello, testualmente prevista dall'art. 348 secondo comma cod. proc. civ., per la mancata presentazione "ab origine" del fascicolo dell'appellante, non è applicabile alla diversa ipotesi della mancata o tardiva restituzione del fascicolo medesimo, regolarmente presentato e poi ritirato allo atto della rimessione della causa al Collegio. In tale ipotesi il giudice di secondo grado deve decidere sul merito dell'impugnazione sulla base degli atti legittimamente a sua disposizione, prendendo se del caso in considerazione la copia della sentenza impugnata allegata (e che deve essere allegata) al fascicolo d'ufficio, anche indipendentemente dalla presenza di un'attestazione formale di autenticità, ove non ne venga contestata la rispondenza all'originale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)