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Sez. L, Sentenza n. 17127 del 17/08/2016 (Rv. 640919 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Lavoro a progetto - Regime sanzionatorio ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" vigente) - Assenza di specifico progetto - Accertamento sulla natura del rapporto - Esclusione - Conversione automatica in rapporto subordinato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 23 n. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)