Sez. 5, Sentenza n. 6166 del 02/05/2001 (Rv. 546392 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazioni - Termini - Termine breve - Decorrenza - Dalla notificazione della sentenza delle commissioni tributarie - Formalità - Ad istanza di parte - A mezzo ufficiale giudiziario - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nell'attuale disciplina del processo tributario, ai fini della decorrenza del termine "breve" per impugnare la sentenza della commissione tributaria, di cui all'art. 51 comma primo del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, occorre procedere secondo lo schema prefigurato dall'art. 38 comma secondo del medesimo decreto, ossia è necessaria la notificazione della sentenza "ad istanza di parte" (e cioè, della parte personalmente o del suo procuratore in giudizio) "a norma degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ.", vale a dire eseguita dall'ufficiale giudiziario ("le notificazioni, quando non è disposto diversamente, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario": art.137 comma primo cod. proc. civ.). La formulazione dell'art. 38 comma secondo consente di escludere immediatamente la possibilità di ricorrere, per la notificazione della sentenza, alle forme previste nel precedente art. 16 commi terzo e quarto, proprio perché esse costituiscono eccezioni alla regola generale di cui al comma secondo dello stesso articolo, riprodotta tal quale nell'art. 38.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 50, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)