Sez. 5, Sentenza n. 5871 del 13/04/2012 (Rv. 621885 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Impugnazioni - Termine - Termine breve - Decorrenza - Dalla notificazione a mezzo del servizio postale- - Anche per le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ai fini del decorso del termine "breve" per impugnare le sentenze, fissato dall'art. 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assume rilievo la consegna del provvedimento direttamente all'ufficio finanziario o all'ente locale, ovvero la spedizione dello stesso mediante il servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, atteso che, a seguito della modifica dell'art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per effetto dell'art. 3, comma primo, lett. a), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, che ha sostituito il rinvio agli artt. 137 e seguenti del cod. proc. civ. con il rinvio all'art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992, è possibile notificare con tali modalità le sentenze dei giudici tributari. Né l'applicazione di tali disposizioni alle decisioni delle Commissioni tributarie regionali, in forza del generale richiamo fatto per il processo tributario di secondo grado alle norme dettate per il primo grado, trova ostacolo nella disciplina del ricorso per cassazione, interamente regolato dal codice di procedura civile, poiché la notifica delle sentenze di appello resta fuori del giudizio di legittimità, mirando solo alla più celere formazione del giudicato formale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)