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Sez. 5, Sentenza n. 18149 del 09/09/2004 (Rv. 576901 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie - Modalità - Disciplina ex art. 38, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Esclusivo riferimento al dettato degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. - Conseguenze - Notificazione a mezzo posta - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576901-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 38, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ripetendo, in ordine alle modalità di notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie, la integrale formulazione di cui al precedente art. 16 - il quale consente, in via generale, anche le notifiche a mezzo posta, - legittima soltanto la notificazione della sentenza secondo il dettato di cui ai richiamati artt. 137 e ss. cod. proc. civ., con la conseguenza che la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione stabilito dall'art. 51 del citato D.Lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)