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Sez. 3, Sentenza n. 247 del 12/01/2000 (Rv. 532790 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - ATTESTAZIONE DELLA PERSISTENZA DELLA MOROSITÀ | Non veridicità - Ordinanza di convalida - Impugnazione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532790-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - ATTESTAZIONE DELLA PERSISTENZA DELLA MOROSITÀ

L'ordinanza di convalida non ha natura di sentenza, e non è dunque impugnabile, se non è emessa al di fuori dello schema tipico del procedimento sommario disciplinato dall'art. 663 cod. proc. civ., il quale è rispettato tutte le volte che l'ordinanza sia stata emessa ritualmente, in presenza dei presupposti formali previsti per la sua adozione. Fra questi si annovera, nel caso di sfratto intimato per mancato pagamento del canone (ovvero degli oneri accessori, com'è assolutamente pacifico), "l'attestazione del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste" (art. 663, terzo comma, cod. proc. civ.), e non già la verità della dichiarazione stessa, che attiene all'effettiva sussistenza della morosità e concerne dunque un aspetto sostanziale. Ne consegue che l'eventuale falsità della dichiarazione di persistenza della morosità di cui al terzo comma dell'art. 663 cod. proc. civ. non consente di utilizzare avverso il provvedimento di convalida dello sfratto i mezzi ordinari d'impugnazione previsti per le sentenze (salva la revocazione ex art. 395, n. 1 cod. proc. civ, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 1995), restando le eventuali ragioni dell'intimato affidate all'azione risarcitoria

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)