Sez. 3, Sentenza n. 14720 del 21/11/2001 (Rv. 550462 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE | Convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità - Ordinanza di rilascio - Natura - Conseguenze - Provvedimenti emessi fuori dalle condizioni previste per legge - Natura di sentenza - Impugnabilità con l'appello.
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, che non ha abrogato le norme del codice di rito sul procedimento per convalida di sfratto, sia il provvedimento di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., sia quello di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ., assumono forma e natura di ordinanze non impugnabili, avverso le quali è ammissibile esclusivamente l'opposizione tardiva di cui all'art.668 str. cod., mentre l'appello rimane limitato alle sole ipotesi in cui le ordinanze siano state emesse in mancanza di un presupposto legale di ammissibilità del procedimento speciale, assumendo valore di sentenza. Peraltro, non può ritenersi carente tale presupposto nel caso in cui, eseguito il pagamento del canone e degli interessi da parte del conduttore, rimanga, tuttavia, contestata la tempestività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)