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Sez. L, Sentenza n. 812 del 27/01/1998 (Rv. 511982 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Diritto alla rendita - Prescrizione triennale - Decorrenza - Condizione.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511982-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE

Per il disposto dell'art. 113 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, quale risultante a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 116 del 1969 e n. 31 del 1991, il termine triennale di prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale inizia a decorrere dalla data della manifestazione della malattia quando il consolidamento del grado di inabilità del minimo indennizzabili (undici per cento) sia stato raggiunto prima di tale manifestazione. Corte Cost. n. 116/69 Corte Cost. n. 31/91

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)