Sez. L, Sentenza n. 8083 del 27/08/1997 (Rv. 507201 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Diritto alla rendita - Prescrizione - Termine triennale - Decorrenza - Termine decennale ex art. 83 d.P.R. 1124 del 1965 - Incidenza sul termine di prescrizione - Esclusione - Pendenza del termine decennale - Sospensione del termine di prescrizione triennale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In tema di infortuni sul lavoro, il termine di dieci anni entro il quale, a norma dell'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sia l'assicurato che l'I.N.A.I.L. possono procedere alla revisione della rendita (o alla sua costituzione, nel caso in cui la soglia minima di indennizzabilità sia raggiunta a distanza di tempo dall'evento lesivo), non incide in alcun modo sul termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. cit. (nel testo risultante dalla sentenza n.116 del 1969 della Corte Costituzionale), che inizia a decorrere dal momento in cui sia sorto il diritto alla rendita, o alla revisione della stessa, e non dalla scadenza del termine decennale di cui al citato art. 83, il quale pertanto non dà luogo a sospensione del decorso della prescrizione triennale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)