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Sez. L, Sentenza n. 3739 del 29/03/1995 (Rv. 491508 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Termine prescrizionale per ottenere la rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale - Occorrenza - Dalla manifestazione della malattia o dal momento in cui l'inabilità diviene indennizzabile - Distinzione.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491508-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE

Ai sensi dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, quale risultante a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 116 del 1969 e n. 31 del 1991, il termine triennale di prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale inizia a decorrere dalla data della manifestazione della malattia quando il consolidamento del grado di inabilità nel minimo indennizzabile (undici per cento) sia stato raggiunto prima di tale manifestazione, mentre, nel caso in cui tale consolidamento si sia verificato in epoca successiva a quella della manifestazione della malattia, il "dies a quo" deve individuarsi nel momento in cui l'inabilità permanente diviene indennizzabile avendo raggiunto la percentuale minima suddetta.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)