Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 12/05/1973 (Rv. 363921 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - OMESSO O INCOMPLETO ESAME DEI DOCUMENTI E DELLE RISULTANZE PROBATORIE - ERRORE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - OMESSO O INCOMPLETO ESAME DEI DOCUMENTI E DELLE RISULTANZE PROBATORIE - ERRORE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'errore di fatto, previsto dall'art 395, n 4, cod proc civ come motivo di revocazione delle sentenze, e soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realta materiale, che abbia indotto il giudice, per una svista, a ritenere la sussistenza di un fatto che, obiettivamente non esiste, ovvero la insussistenza di un fatto, che - viceversa - risulti accertato, sempre che il fatto medesimo non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato; mentre esula dall'ambito della revocazione l'errore di giudizio che attiene alla valutazione ed all'interpretazione delle risultanze di fatto. Conseguentemente, non puo farsi rientrare nella previsione normativa dell'art 395, n 4, cod proc civ l'addebito di avere omesso di prendere in esame le prove documentali invocate dalle parti o di aver proceduto ad una erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, ponendo l'accento su un documento e trascurandone un altro, giacche l'errore dovuto ad errato apprezzamento delle risultanze processuali, risolvendosi in errore di giudizio, non e deducibile in via di istanza di revocazione, ma solo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 3 60, n 5, cod proc civ. (Conf 3542/72, mass n 360048; 2455/72, mass n 359922).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)