diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4656 del 19/07/1986 (Rv. 447387 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - PRONUNCIA DI ADDEBITO AD UNO DEI CONIUGI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447387-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - PRONUNCIA DI ADDEBITO AD UNO DEI CONIUGI - CONDIZIONI.*

La pronuncia di addebito ad uno dei coniugi della separazione personale, a norma dell'art. 151 secondo comma cod. civ., postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima. (V 2806/83, mass n 427721).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)