Sez. 1, Sentenza n. 2806 del 23/04/1983 (Rv. 427721 - 01)
FAMIGLIE - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITÀ DELLE SEPARAZIONE PERSONALE - NOZIONE - RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO VOLONTARIO E COSCIENTE DEI CONIUGI - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
FAMIGLIE - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITÀ DELLE SEPARAZIONE PERSONALE - NOZIONE - RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO VOLONTARIO E COSCIENTE DEI CONIUGI - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Al fine dell'addebitabilità della separazione personale, il concetto di addebitabilità deve essere inteso come riferibilità di determinati fatti e situazioni al comportamento volontario e cosciente dei coniugi, contrario ai doveri nascenti del matrimonio. (nella specie, il S.C., enunciando il principio surriportato, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato Rilevanza, al fine suddetto, ad una condotta contrastante in astratto con i doveri nascenti dal matrimonio originata da uno stato di malattia di origine nervosa). (V 5632/82, mass n 423408; (V 6775/81, mass n 417667; (V 5584/81, mass n 416303).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)