Sez. 1, Sentenza n. 1933 del 22/04/1989 (Rv. 462570 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - PRONUNCIA DI ADDEBITO AD UNO DEI CONIUGI - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - NECESSITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - PRONUNCIA DI ADDEBITO AD UNO DEI CONIUGI - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - NECESSITÀ.*
Al fine dell'addebitabilità della separazione personale, il giudice deve procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche all'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima: e ciò in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa. (Conf 6256/87, mass n 454541, sulla seconda parte; (Conf 4656/86, mass n 447387, sulla prima parte; (Conf 5080/82, mass n 422976, sulla seconda parte; (Conf 4127/81, mass n 414789, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)