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Sez. 6, Sentenza n. 3321 del 02/09/1997 Cc. (dep. 10/12/1997) Rv. 209456 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Atti di indagine successivi all'ordinanza cautelare e non trasmessi al GIP - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 1997-09-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209456-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Il giudice del riesame non è vincolato nella propria decisione alla valutazione dei soli elementi prodotti dal P.M. ai sensi dell'art. 291 c.p.p. con la richiesta della misura; ma essendo giudice di merito senza limiti di devoluzione, legittimamente decide anche sulla base degli elementi addotti nel corso dell'udienza, anche se acquisiti in epoca successiva alla richiesta della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)