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Sez. 3, Sentenza n. 15400 del 28/06/2010 (Rv. 613768 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Acquisto dell'immobile pignorato successivamente alla trascrizione del pignoramento - Legittimazione del terzo acquirente a proporre opposizione agli atti esecutivi - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613768-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Nel caso di acquisto di un immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento - quindi con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti - l'acquirente non può intervenire neppure in via adesiva nell'espropriazione forzata, nè è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., allo scopo di far valere l'eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all'espropriazione, e, inoltre, può partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell'espropriazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)