Sez. 3, Sentenza n. 1703 del 23/01/2009 (Rv. 606562 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Pignoramento di immobile - Successivo acquisto da parte del terzo - Efficacia dell'atto verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti nel processo esecutivo - Esclusione - Legittimazione del terzo a proporre opposizione agli atti esecutivi - Insussistenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 cod. civ., la quale - sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento - nega a tale terzo la possibilità di svolgere le attività processuali inerenti ad un suo subingresso nella qualità di soggetto passivo dell'esecuzione; benché lo stesso non è legittimato nemmeno a proporre opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2645 bis, Cod. Civ. art. 2913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)