Sez. 4, Sentenza n. 5727 del 12/02/1988 Ud. (dep. 09/05/1988) Rv. 178358 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE TRA LA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA E QUELLA PER CUI SI INVOCA IL BENEFICIO - NUOVA CONCESSIONE - LEGITTIMITÀ.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE TRA LA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA E QUELLA PER CUI SI INVOCA IL BENEFICIO - NUOVA CONCESSIONE - LEGITTIMITÀ.*
È legittima la reiterazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di chi ne abbia già usufruito, se - nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale si invoca la nuova concessione - sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, purché non vengano superati i limiti indicati nell'art. 163 cod. pen.. (Conf mass n 162815; (Conf mass n 174398).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)