Sez. 3, Sentenza n. 6443 del 28/05/1992 (Rv. 477427 - 01)
Responsabilità civile - Cose in custodia - Obbligo di custodia | Danni da immobile concesso in locazione - Responsabilità del proprietario dell'immobile verso i terzi danneggiati - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Responsabilità civile - Cose in custodia - Obbligo di custodia
L'obbligo di custodia e la correlativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo dell'immobile locato finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti. Tuttavia, l'operatività nei confronti del proprietario-locatore della presunzione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. resta circoscritta nell'ambito dell'anzidetto obbligo di vigilanza e non si estende alle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da sostanze collocate all'interno dell'immobile dall'inquilino, in ordine alle quali l'obbligo di custodia grava esclusivamente su questo ultimo, essendo esclusa ogni concreta possibilità di controllo da parte del locatore non essendo configurabile alla stregua della disciplina del contratto di locazione un rapporto di dipendenza o subordinazione del conduttore al locatore, che è così privo dei correlati poteri di vigilanza sul conduttore. (Nella specie la S.C. affermando il suesposto principio ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del proprietario locatore per i danni prodotti a terzi da un incendio causato da materiali altamente infiammabili depositati dall'inquilino nei locali locati senza idonee precauzioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)