Sez. 3, Sentenza n. 10386 del 20/04/2026 (Rv. 677690-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione di pronuncia della Suprema Corte ex art. 391-bis c.p.c. - Errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c. - Casi esclusi.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare: a) l'errore sul fatto che abbia costituito "terreno di discussione" tra le parti nel giudizio di legittimità; b) l'errore formatosi sulla base dell'interpretazione o valutazione del significato della sentenza impugnata di cui la Corte abbia dato conto in motivazione, ancorché in modo inesatto; c) l'errore che non sia auto-evidente e, dunque, destinato ad emergere univocamente dal mero confronto tra la sentenza d'appello e quella della Corte, trattandosi, in tutti questi casi, di eventuali errori di giudizio e non di fatto.
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)