Sez. 1, Sentenza n. 6399 del 15/07/1996 (Rv. 498563 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Aziende ed istituti di credito - Fondo di accantonamento per rischi su crediti - Credito derivante da operazioni di sconto e di risconto - Imputazione a detto fondo - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
Nella dichiarazione dei redditi ai fini dell'applicazione dell'IRPEG, un istituto di credito può legittimamente inserire nel "Fondo di accantonamento per rischi su crediti" anche il credito derivante da operazioni di sconto e di risconto, poiché, sebbene per effetto di tali operazioni la banca scontante acquisti immediatamente un diritto di credito (sottoposto a condizione risolutiva) e quantunque la cessione del credito sia stata operata "salvo buon fine", la banca medesima corre pur sempre il rischio di non realizzare il proprio credito, specialmente quando la garanzia a fronte di dette operazioni si fondi su un mero atto di fiducia nei confronti del cliente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1858, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 66, DPR 29/09/1973 num. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)