diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7317 del 13/05/2003 (Rv. 562965 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Accantonamento effettuato nel fondo rischi su crediti da parte del cessionario - E del cedente - Deduzione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562965-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, è legittima la deduzione delle somme accantonate nel fondo rischi su crediti, relative a crediti oggetto di cessione "pro - solvendo", sia da parte del cessionario che da parte del cedente il credito, atteso che non solo il primo, ma anche il secondo subisce un rischio economico, in ragione della condizione risolutiva, propria di ogni cessione "pro - solvendo", che può farlo divenire nuovamente creditore per "retrocessione", ossia per l'inadempimento del debitore, e del fatto che l'art. 66 del d.P.R. n. 597 del 1973 da rilevanza al momento economico dell'operazione di cessione, nel cui ambito va ricomposero anche il rischio (eventuale) dell'inadempimento del debitore ceduto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 66, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)